Vi forniamo una guida operativa dettagliata per la corretta gestione delle prestazioni sanitarie erogate dalle farmacie verso i clienti privati. Questo documento è pensato per garantire la conformità alle disposizioni legali e fiscali, fornendo al contempo chiarezza operativa per il vostro lavoro quotidiano.
1. Premessa Normativa
Le farmacie, in qualità di erogatori di prestazioni sanitarie a privati, devono ottemperare a specifici obblighi di comunicazione e fatturazione. Le disposizioni normative di riferimento sono principalmente:
- Decreto Legislativo 175/2014: Stabilisce gli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie.
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015: Definisce le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie.
- Legge di Stabilità 2016: Introduce specifiche esenzioni per la fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.
2. Divieto di Emissione di Fatture Elettroniche per Prestazioni Sanitarie
2.1 Esenzione dall'Obbligo di Fatturazione Elettronica
Le prestazioni sanitarie fornite dalle farmacie a privati, inclusi servizi come la somministrazione di farmaci, misurazione della pressione sanguigna, e altri controlli sanitari, sono escluse dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
La normativa in vigore non chiarisce quali siano le sanzioni applicabili agli operatori sanitari nel caso in cui, per errore, si proceda a fatturare una prestazione sanitaria a persona fisica in formato elettronico anziché in formato analogico. Si tratterebbe di una violazione della normativa in materia di privacy, ma nessuna disposizione sanziona espressamente la violazione del divieto.
Normativa di Riferimento: Secondo il Decreto MEF del 31 luglio 2015 e il Decreto Legislativo 175/2014, tali prestazioni non richiedono l'emissione di una fattura elettronica.
3. Obbligo di Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
3.1 Tipologie di Dati da Comunicare
Le farmacie devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai clienti, includendo:
- Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)
- Acquisto o affitto di protesi sanitarie
- Acquisto di medicinali
- Spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad es. apparecchio per aerosol, misuratori di pressione sanguigna, ecc.)
- Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo, misurazione non invasiva della pressione arteriosa)
- Altre spese sanitarie sostenute non comprese nell’elenco precedente
3.2 Procedura di Invio dei Dati al STS
- Accreditamento al STS: Verificare di essere correttamente accreditati. L’accreditamento può essere ottenuto accedendo al sito www.sistemats.it con le credenziali CNS.
- Utilizzo del Sistema Software:
- Applicazione Web del STS: Inserire manualmente i dati di ogni singolo documento fiscale
- Software Integrato: Implementare le funzionalità necessarie per dialogare con il STS tramite servizi web.
4. Emissione di Fatture Cartacee
4.1 Facoltà di Emissione
Pur essendo esentate dall’emissione di fatture elettroniche per prestazioni sanitarie, le farmacie devono emettere fatture o ricevute cartacee (ovvero pdf). Questi documenti servono a scopo informativo per il cliente, attestando la prestazione sanitaria ricevuta.
- Finalità Informativa: Le fatture cartacee sono utili per fornire al cliente una documentazione delle spese sostenute.
- Non Trasmissione al SDI: Questi documenti non devono essere inviati al Sistema di Interscambio.
4.2 Conservazione dei Documenti
- Archivio Cartaceo: Le fatture cartacee emesse devono essere conservate accuratamente, in quanto costituiscono prova dell’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente.
5. Conclusioni e Raccomandazioni
Assicurarsi di seguire scrupolosamente le linee guida sopra descritte per garantire la conformità con le normative fiscali. In caso di difficoltà operative o per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a consultare un consulente di BLC, che saprà fornirvi l’aiuto necessario.
