E’ ormai noto che dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfetario (e non solo).
Lo ha previsto il Decreto Legge n.36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022.
Obbligo in vigore per “minimi” e forfetari
L'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i contribuenti che:
- rientrano nel cosiddetto "regime dei minimi" (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
- applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000€.
L'obbligo si estende dal 1° gennaio 2024 a tutti i forfetari
Il 1° luglio 2022 l'obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€.
I forfetari che nel 2021 erano rimasti al di sotto dei 25.000€ di compensi o ricavi potevano beneficiare di un regime transitorio.
L’Agenzia delle Entrate, con la Faq 150 del 22 dicembre 2022, ha ribadito che:
- dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica in vigore per i forfettari che nell’anno 2021 avevano conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000€;
- dal 1° gennaio 2024 riguarderà tutti gli altri soggetti forfettari.
Il regime transitorio terminerà il 31.12.2023 e subentrerà l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari (indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente).
Fattura elettronica e sanzioni
Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i termini di emissione già in vigore per tutti i contribuenti:
- fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
- fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni, stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997:
- tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili
- da 250 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Come emettere fattura elettronica?
E’ necessaria una piattaforma online in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).
Esistono molte piattaforme sul mercato: alcune gratuite (come il Software di compilazione Fattura Elettronica dell'Agenzia delle Entrate), altre a pagamento ma più intuitive e complete. Lo Studio, a scelta, mette a disposizione il software “QUADRA” di SISTEMI S.p.A.
ATTENZIONE: consigliamo di attivarsi per tempo, anche contattando lo Studio, in modo da essere pronti prima del 1.01.2024.
Come ricevere fatture elettroniche?
Puoi ricevere fatture elettroniche:
- nella casella PEC;
- nell'area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
- nella piattaforma di fatturazione.
Come conservare le fatture elettroniche?
È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.
E’ un processo che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento. Alcuni software mettono in automatico le fatture inviate e ricevute in conservazione.
