Proseguiamo con la serie di circolari dedicate a fornire pillole informative sulla Legge di Bilancio 2026, seguendo passo dopo passo l’evoluzione del testo normativo fino alla sua approvazione definitiva.
Con la presente Vi forniamo un documento organico e aggiornato relativo al nuovo Iperammortamento 2026, come delineato nella bozza della Legge di Bilancio 2026, attualmente all’esame del Parlamento.
Tale misura è pensata per sostenere gli investimenti in beni strumentali innovativi e ad alta efficienza energetica, in continuità con le precedenti agevolazioni dei piani Transizione 4.0 e 5.0.
1. Obiettivi e finalità del nuovo Iperammortamento
L’Iperammortamento 2026 mira a:
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incentivare l’innovazione tecnologica delle imprese;
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favorire la digitalizzazione dei processi produttivi;
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sostenere gli investimenti in energia rinnovabile e sostenibilità;
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rendere le attività produttive più competitive, efficienti ed evolute.
La misura consente alle imprese di dedurre fiscalmente una quota maggiorata del costo del bene rispetto al valore effettivo, riducendo l’imponibile e favorendo così la capacità di investimento.
2. Periodo agevolabile
Gli investimenti sono agevolati se effettuati:
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dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
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fino al 30 giugno 2027, qualora entro il 31 dicembre 2026:
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l’ordine sia accettato dal fornitore,
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sia stato versato almeno il 20% di acconto.
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3. Investimenti ammissibili
3.1 Beni materiali e immateriali innovativi
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali:
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materiali e immateriali innovativi del Piano Transizione 4.0;
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compresi negli allegati A e B della Legge 232/2016;
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interconnessi al sistema aziendale o alla supply chain.
3.2 Impianti per energia rinnovabile e autoconsumo
Rientrano tra i beni incentivati:
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impianti per autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile (DL 199/2021);
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sistemi di storage a supporto degli impianti;
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impianti fotovoltaici di cui al DL 181/2023.
Questa estensione rafforza la componente “green” e la sostenibilità dei processi produttivi.
4. Aliquote e maggiorazioni
4.1 Maggiorazione ordinaria

4.2 Premialità per investimenti di transizione ecologica
Le aliquote aumentano se l’investimento consente una riduzione:
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≥ 3% dei consumi dell’intera struttura produttiva;
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≥ 5% dei consumi relativi ai soli processi interessati.

4.3 Semplificazioni previste
Sono introdotte presunzioni di efficientamento energetico quando:
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si sostituiscono beni industriali dell’allegato A già in uso da almeno 24 mesi;
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l’investimento rientra in contratti EPC con ESCo;
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si realizzano impianti fotovoltaici rientranti nelle specifiche del DL 181/2023.
5. Beni acquisiti in leasing
Per gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria:
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la base di calcolo è il costo del concedente al netto del prezzo di riscatto (secondo Assilea);
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la durata della deduzione segue il coefficiente di ammortamento e non la durata del contratto (circolare Entrate 23/E/2024).
6. Accesso al beneficio
L’impresa dovrà trasmettere al GSE, mediante piattaforma telematica:
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comunicazioni relative agli investimenti effettuati;
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certificazioni sugli acquisti e sugli obiettivi energetici.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge è previsto un Decreto attuativo contenente:
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modalità operative;
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procedure di verifica e controllo;
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requisiti documentali.
Nota importante
La Legge di Bilancio 2026 non è ancora definitiva. Il presente documento ha finalità meramente informativa e le disposizioni illustrate potrebbero subire modifiche durante l’iter parlamentare.
