News e circolari

Elenco degli articoli

Legge di bilancio 2026 - Aggiornamenti sulla tassazione dei dividendi intrasocietari

Con la presente informativa vi aggiorniamo sulle ultime modifiche introdotte dagli emendamenti alla Legge di Bilancio in materia di fiscalità societaria.

La proposta iniziale, che prevedeva un inasprimento del carico fiscale sulla distribuzione degli utili, è stata fortemente ridimensionata. Le nuove disposizioni confermano il regime di favore attuale (la cosiddetta dividend exemption), introducendo tuttavia delle soglie minime di partecipazione per poterne beneficiare.

Di seguito i punti salienti della normativa che andrà a modificare gli artt. 59, 87 e 89 del TUIR.

1. Conferma del regime agevolato (Dividend Exemption)

La tassazione parziale sui dividendi percepiti da società di capitali, imprenditori e società di persone viene mantenuta. Per continuare a beneficiare dell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile (tassazione solo sul 5% o sul 41,86% o 50% del dividendo a seconda del soggetto), sarà necessario soddisfare almeno una delle seguenti condizioni alternative:

  • Quota di partecipazione: possesso di una partecipazione diretta al capitale o al patrimonio non inferiore al 5%;

  • Valore della partecipazione: possesso di una partecipazione con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Nota bene: Per il calcolo della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo (società controllate ex art. 2359 C.c.).

2. Estensione alle Plusvalenze (PEX)

Le medesime soglie sopra indicate (5% del capitale o valore fiscale di 500.000 euro) diventano requisito necessario anche per accedere al regime della Participation Exemption (PEX) previsto dall'art. 87 del TUIR, che consente la detassazione quasi totale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

3. Distribuzione a Società UE/SEE

Le nuove condizioni si applicano anche ai dividendi distribuiti a società residenti in Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Per applicare la ritenuta ridotta dell’1,20% (art. 27, comma 3-ter, DPR 600/73), la società estera dovrà detenere una partecipazione pari almeno al 5% o con valore di almeno 500.000 euro.

4. Decorrenza

Le nuove disposizioni entreranno in vigore per:

  • Le distribuzioni di utili deliberate a partire dal 1° gennaio 2026.

  • Le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026.

Tuttavia, ai fini del calcolo dell'acconto delle imposte per l'anno 2026, si dovrà tenere conto delle nuove regole come se fossero già in vigore nell'anno precedente.

In sintesi

L’introduzione delle due soglie alternative (in particolare quella del valore fisso a 500mila euro) permette di salvaguardare la tassazione agevolata per la stragrande maggioranza delle PMI e delle operazioni su società quotate, disinnescando l'aggravio fiscale inizialmente temuto.

BLC

Seguici su