Di seguito una breve informativa relativa alle nuove regole e limiti per la nomina del revisore nelle società a responsabilità limitata.
L'articolo 379 del Codice della crisi, dopo diversi interventi correttivi, ha formulato l’attuale versione dell’art. 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo.
L’attuale versione prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.
I parametri dimensionali
La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:
- attivo di bilancio: 4 milioni di euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.
Con l'articolo 1-bis, D.L. 118/2021, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022.
Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo.
N.b. In sede di prima applicazione, il comma 3 dell’art. 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477, Cod. civ.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
