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Professionisti Sanitari - Ancora niente fatture allo SDI per il 2025

Divieto di fattura elettronica ai sanitari esteso all’intero anno 2025: anche per quest’anno le fatture di psicologi, medici, infermieri, veterinari e altri professionisti della salute verranno inviate al sistema della tessera sanitaria anziché allo Sdi (Sistema di interscambio). Lo prevede il decreto Milleproroghe in attesa di un adeguamento alle norme privacy che consenta di concentrare nel sistema dell’agenzia delle Entrate anche le fatture per le prestazioni sanitarie.

 

Il divieto di fattura ai sanitari

Quando entrò in vigore la fattura elettronica, agli operatori sanitari fu vietato di utilizzare lo Sdi, (sostituito su indicazione del Garante privacy dal Sistema tessera sanitaria).

Il divieto è stato sinora prorogato di anno in anno. Il Dl 202/2024 ha disposto lo slittamento della scadenza fino 31 marzo 2025. Da tale data, anche tutte le strutture e gli operatori sanitari sarebbero dovuti passare al regime ordinario di fatturazione elettronica tramite lo Sdi.

Ma con la modifica appena approvata, anche per tutto il 2025 resterà quindi in vigore il regime attuale, con l’espresso divieto di emettere fattura Sdi per tutte le prestazioni sanitarie B2C nei confronti delle persone fisiche: non solo per chi è tenuto all’invio alla precompilata attraverso il sistema Ts, ma per qualunque operatore sanitario.

 

Gli operatori interessati

Sono interessati, quindi, tutti gli operatori della sanità dotati di partita Iva, indipendentemente dal regime (forfetario o ordinario), dalla forma giuridica e dal tipo di attività: il divieto riguarda non solo medici e odontoiatri, ma tutti i sanitari come infermieri, igienisti dentali, fisioterapisti, psicologi, biologi e tutti gli altri professionisti iscritti negli albi e negli elenchi ad esaurimento regolati dalla legge Lorenzin (n. 3/2018), Rsa, società odontoiatriche, cliniche, laboratori di analisi, ortopedie e sanitarie, ottici e in generale tutti gli operatori della sanità.

Il divieto di e-fattura B2C vale anche per i veterinari, ma non per le cliniche, gli ospedali e i laboratori veterinari che non sono regolati dall’articolo 8-ter Dlgs 502/92 (che disciplina le strutture sanitarie) ma dalle norme regionali.

 

La fattura al cliente e le prestazioni B2B

Al cliente la fattura può essere rilasciata cartacea, oppure inviata in un qualunque formato elettronico che non transiti dallo Sdi (ad esempio Pdf), purché siano garantite sicurezza e riservatezza: i file allegati devono essere protetti da password e l’accesso a link, app o archivi online/cloud deve essere basato su credenziali sicure.

Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica (fattura B2B e B2G: si veda l’interpello 78/2019). Dall’e-fattura trasmessa allo Sdi non debbono però mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.

BLC

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