La scadenza ordinaria di versamento prevede che i versamenti debbano avvenire entro il 30 giugno (che per il 2024 slitta a lunedì 1 Luglio) oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.
Le scadenze per i soggetti ISA
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che per i soggetti Isa (che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA), con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a €. 5.164.569, è previsto un differimento della scadenza dal 30 giugno al 31 luglio (senza maggiorazione) o al 30 agosto (con maggiorazione dello 0,40%).
Tra i soggetti che possono fruire di questo differimento rientrano anche i contribuenti in regime forfetario (nonostante siano esclusi dagli Isa) nonché i contribuenti che dichiarano un reddito per trasparenza da parte di un soggetto Isa (soci di snc, sas, srl in trasparenza, studi associati e collaboratori di impresa familiare).
Non rileva, a tali fini, l’aver accettato o meno il Concordato Preventivo Biennale: il differimento spetta a prescindere.
Lo slittamento non è previsto:
- per i soggetti privati (senza partita iva) senza partecipazioni in società di persone o in srl (trasparenti) o in studi associati, o che siano collaboratori familiari;
- per i soggetti ISA che hanno avuto ricavi/compensi 2023 superiori a € 5.164.569.
Resta ferma, come sempre, la possibilità di rateizzazione.
