Si ricorda che il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di Sabato) scade il versamento del secondo acconto delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2024.
Secondo acconto IRPEF per le persone fisiche
I soggetti passivi IRPEF, devono versare, se dovuto, il secondo acconto o l’unica rata per il 2024.
La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del 2024.
Il secondo acconto è calcolato sul 60% dell’imposta versata nell’anno precedente (è comunque facoltà del contribuente versare un importo inferiore se si prevede o si è già certi che il reddito prodotto a consuntivo sarà inferiore a quello prodotto nell’anno precedente).
Secondo acconto dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che applicano regimi di vantaggio
I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi e il regime forfettario sono tenuti a versare entro il 2 dicembre il secondo acconto dell’imposta sostitutiva.
Minimi
I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2024, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell’Irpef.
I contribuenti che sono usciti per obbligo o facoltà dal 2024, applicando in tale anno:
- il regime forfetario: in mancanza di altri redditi, non sono tenuti al versamento degli acconti d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, in quanto è assente la base imponibile di riferimento.
- il regime “ordinario”: non sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, in quanto da tale anno non sarà più dovuta alcuna imposta sostitutiva da riportare nel quadro LM del modello Redditi PF.
Forfettari
I soggetti che hanno avuto accesso al regime forfettario nel 2023 e vi proseguono nel 2024, versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15%, che diventa 5% per le start-up con le stesse modalità previste per l’IRPEF.
I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2023 e che dal 2024 sono fuoriusciti da tale regime non sono tenuti al versamento degli acconti d’imposta, in quanto da tale anno non sarà più dovuta alcuna imposta sostitutiva da riportare nel quadro LM del modello Redditi PF 2024.
Secondo acconto IRES
I soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
L’oggetto della scadenza fiscale è il versamento della 2° o unica rata dell’Ires dovuta a titolo di acconto per l’anno 2024. La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del 2024.
Ecco le categorie di contribuenti interessati dal versamento del secondo acconto IRES 2024 entro il 2 dicembe:
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Enti che non svolgono attività commerciali.
Secondo acconto IRAP
I soggetti passivi IRAP devono versare entro il 2 dicembre 2024 il secondo acconto o unica rata dovuta per il 2024.
Il secondo acconto IRAP 2024 deve essere calcolato sulla base di quanto risultante dal Modello IRAP 2024.
Cedolare secca
I locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca", sono tenuti al versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.
Inps
Assieme alla consueta scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi, i lavoratori autonomi, gli artigiani e i commercianti iscritti a una delle gestioni previdenziali dell’INPS (gestione separata o gestione artigiani e commercianti), sono tenuti al versamento dei relativi contributi. In particolare, queste categorie di soggetti sono chiamate al versamento della quota relativa alla gestione previdenziale INPS di appartenenza, ovvero:
- I lavoratori autonomi per quanto riguarda la gestione separata INPS;
- Gli artigiani e i commercianti per quanto riguarda la gestione INPS loro dedicata relativamente alla quota eccedente il minimale.
